Determinazione transitoria dei contributi
relativi all' esercizio delle licenze e delle autorizzazioni
generali in materia di telecomunicazioni ad uso privato.
Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto, 1996.n.1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo,
1973 n. 156;
Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981 , n. 24 giugno
1982, 9 febbraio 1989, 4 agosto 1989 e 1° agosto 1991 riguardanti
i canoni dovuti per le concessioni radioelettriche ad uso
privato, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982, n.
144 del 22 giugno 1989, n. 193 del 19 agosto 1989 e n. 270
del 18 novembre 1991;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1992 relativo ai canoni
riguardanti le concessioni di linee telefoniche ad uso privato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell' 11 settembre
1992;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 concernente
l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle
concessioni in ponte radio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 dell'11 febbraio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1998 , n. 448 , ed in particolare
l'art. 20, commi 5, 6 e 7;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 447, recante disposizioni in materia di licenze
individuali e di autorizzazioni generali nel settore delle
attività di telecomunicazioni ad uso privato;
Considerato che la pubblicazione del predetto regolamento
n. 447/2001 è avvenuta allo scadere dell' anno 2001, non consentendo
la tempestiva definizione del provvedimento concernente
i contributi;
Considerata altresì la complessità della fissazione dei nuovi
importi da definire utilizzando criteri completamente distinti
da quelli che presiedevano alla individuazione dei canoni
di concessione;
Considerato che i titolari delle licenze individuali e delle
autorizzazioni generali, derivanti dalla trasformazione delle
concessioni per effetto dell'art.15 del citato regolamento
n. 447/2001, non sono in condizioni di effettuare i versamenti
dei contributi anteriormente alla adozione del relativo regolamento;
Considerato che l'esercizio delle attività relative alle licenze
individuali ed alle autorizzazioni generali, derivanti dalla
trasformazione delle concessioni per effetto dell' art.15
del ripetuto regolamento n. 447/2001 prosegue senza soluzione
di continuità e che si rende necessario assicurare, in via
provvisoria, all' entrata del bilancio dello Stato le
somme inerenti l' utilizzo delle risorse scarse;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare
l'art 4 (indirizzo politico-amministrativo, funzioni
e responsabilità) in materia di determinazione di tariffe,
canoni ed analoghi oneri a carico di terzi; Riconosciuta l'
opportunità di dettare disposizioni circa il versamento, in
acconto, da parte degli anzidetti titolari di licenze individuali
e di autorizzazioni generali entro il termine del 28
febbraio 2002 , da conguagliare secondo le misure dei contributi
in via di definizione;
Considerato che è necessario consentire agli interessati,
al momento della conoscenza degli importi dei contributi,
di rinunciare alla licenza individuale o alla autorizzazione
generale;
Decreta
Art.1
1. I titolari di licenze individuali per i
collegamenti radioelettrici ad uso privato, dalla trasformazione
delle concessioni per effetto dell' art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, sono tenuti
entro il termine del 28 febbraio 2002 al versamento di una
somma, in acconto pari al 50% del canone di concessione dovuto
al 31 dicembre 2001.
2. I titolari delle autorizzazioni generali per linee telefoniche
ad uso privato, derivanti dalla trasformazione delle concessioni
per effetto dell' art. 15 del decreto del presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 sono tenuti entro il 28
febbraio 2002 al versamento di una somma in acconto
pari al 10% del canone di concessione dovuto al 31 dicembre
2001.
3. I conguagli di cui ai commi 1 e 2 sono versati
su richiesta ed entro i termini fissati dal Ministero,
dopo la definizione della misura dei contributi dovuti
4. I richiedenti le licenze individuali temporanee
e sono tenuti al pagamento di una somma pari al 60% del canone
di concessione in vigore al 31 dicembre 2001.
5. Gli eventuali versamenti effettuati per
l'anno 2002, prima dell' efficacia del regolamento sui contributi,
sono portati a detrazione della somma dovuta in base a detto
regolamento.
Art. 2
1. I titolari delle licenze individuali
e delle autorizzazioni generali, conseguite dal 1° gennaio
2002 secondo la disciplina dettata dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 447/ 2001, sono tenuti a versare i contributi
dopo l'adozione del relativo regolamento ed entro i
termini fissati dal Ministero, salva la facoltà di rinuncia.
Art. 3
1. I radioamatori e gli esercenti apparati
radioelettrici di debole potenza di cui all' art.334 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 /1973, già operanti
al 31 dicembre 2001, sono tenuti al pagamento, entro il 28
febbraio 2002, di un acconto pari a quanto dovuto alla
data del 31 dicembre 2001, salva la facoltà di rinuncia dopo
l' adozione del regolamento inerente i contributi.
Il presente decreto sarà inviato alla
Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota
Il decreto ha avuto efficacia anche per la
prima parte del 2003, secondo quanto disposto dall'articolo
n. 89 della Legge Finanziaria recentemente approvata.
Infatti, ai commi 6 e 7, si dice:
<omissis>
Con decreto del Ministro delle Comunicazioni da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti
alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per
i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei
criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.12 del 7 febbraio 2002.
<omissis>
Col "Codice delle comunicazioni elettroniche"
del 15/9/2003 sono stati infine fissati i nuovi contributi
e le modalità per il conguaglio dei contributi già
versati negli anni 2002 e 2003.