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REGIONE LOMBARDIA - L.R. 11/01
"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

La legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 emanata dalla Regione Lombardia regolamenta l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in ambito regionale. La legge non sostituisce gli altri obblighi previsti dalle normative vigenti, statali e regionali, ma si affianca ad essi, che pertanto devono sempre essere rispettati.

Le regole principali per i radioamatori sono:

  1. L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature impiegati come sistemi fissi che producano campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (in cui sono comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una potenza al connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano perciò esclusi gli apparati montati su veicoli e quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno una potenza superiore ai 5 W sono soggetti comunque a questa legge.
    In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono essere impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per la salvaguardia della salute della popolazione.
  2. Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature, che possono essere accessibili alla popolazione e dove si possono superare i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, esse devono essere interdette all'accesso e indicate adeguatamente con la prevista segnaletica. Le valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.
  3. Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, il radioamatore titolare ha l'obbligo di comunicare al Sindaco del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto radioamatoriale in concessione. Le informazioni fornite sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione gestito dall'ARPA.
  4. Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità dell'impianto, della sua chiusura oppure della sua messa fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate al Sindaco e all'ARPA.
  5. Le mancate comunicazioni comportano una multa.

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