REGIONE LOMBARDIA - L.R. 11/01
"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni
e per la radiotelevisione"
La legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001
emanata dalla Regione Lombardia regolamenta l'ubicazione,
l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti
per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in ambito regionale.
La legge non sostituisce gli altri obblighi previsti dalle
normative vigenti, statali e regionali, ma si affianca ad
essi, che pertanto devono sempre essere rispettati.
Le regole principali per i radioamatori sono:
L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature
impiegati come sistemi fissi che producano campi elettromagnetici
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (in cui sono
comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una
potenza al connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano
perciò esclusi gli apparati montati su veicoli e
quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno
una potenza superiore ai 5 W sono soggetti comunque a questa
legge.
In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono essere
impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente
per la salvaguardia della salute della popolazione.
Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature,
che possono essere accessibili alla popolazione e dove si
possono superare i limiti di esposizione previsti dalla
normativa statale, esse devono essere interdette all'accesso
e indicate adeguatamente con la prevista segnaletica. Le
valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali
in concessione possono essere effettuate dal titolare della
concessione stessa.
Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto,
il radioamatore titolare ha l'obbligo di comunicare al Sindaco
del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia
Regionale di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto
radioamatoriale in concessione. Le informazioni fornite
sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi
di telecomunicazione gestito dall'ARPA.
Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità
dell'impianto, della sua chiusura oppure della sua messa
fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate
al Sindaco e all'ARPA.