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DPR 447/01 (articoli riguardanti i radioamatori)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato" 
(G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001)

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A1 - A1-2 - A1-3 - A2 - A2-1 - A2-2 - A2-3 - A3 - A3-1 - A3-2 - A3-3
B1 - B1-1 - B2 - B2-1
C - C1 - D - E - F - G - H

Articoli riguardanti i radioamatori


Schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato"         

<omissis>

Capo I
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)    
 

Sezione 1a
(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)  
  

Art. 1 
(Definizioni)

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per: 
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell' instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi; 
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale; 
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato; 
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue: 

1. sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione; 

2. contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato; 

e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessità di licenza o di autorizzazione.

Art. 2 
(Scopo ed ambito di applicazione)

Il presente capo: 
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni; 
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b).

<omissis>

Sezione 2a 
(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)

<omissis>

Art. 5 
(Autorizzazione generale)

1.Un'autorizzazione generale è necessaria nel caso di: 
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a); 
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. 
In particolare l'autorizzazione è richiesta nel caso: 

<omissis>

2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8)), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. 

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.

 Art. 6 
(Libero uso)

<omissis>

2. Sono altresì di libero uso: 
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; 
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.

Sezione 3a 
(Procedure) 

<omissis>

Art. 8 
(Procedura di autorizzazione generale)

1. Il soggetto, che intende conseguire un'autorizzazione generale, è tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37. 

2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: 
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; 
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.  

3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso.

5. Se l'attività non può essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli. 

6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto è tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

7. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.

8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione. La cessione dell'autorizzazione generale è comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.  

Sezione 4a 
(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato)

 Art. 9
(Validità)

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili. 

<omissis> 

3. Per le autorizzazioni generali l'interessato può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 

4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

5. L'interessato può richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validità inferiore all'anno; ugualmente l'interessato può fissare una validità temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi. 

Art. 10 
(Domande e dichiarazioni)

1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione. 

3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 11 
(Requisiti)

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7^ e 8^, possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

2. Non può conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 12 
(Obblighi)

1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze. 

2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale. 

<omissis>

Art. 13 
(Sospensione - revoca - decadenza)

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni. 

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 

3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 14
(Contributi)

1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali è dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 15 
(Adeguamento)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero uso. 

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.

Art. 16 
(Verifiche e controlli)

1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni. 

2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 17 
(Rinuncia)

1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.

Art. 18 
(Requisiti delle apparecchiature)

1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.  

Art. 19 
(Frequenze)

1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.

Art. 20 
(Bande collettive di frequenze)

1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite: 
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione è prevista dagli articoli 5 e 6; 
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; 
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.  

Art. 21 
(Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione)

1. È consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso. 

2. È consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.  

Art. 22 
(Sperimentazione)

1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.

Art. 23 
(Servizi via satellite)  

1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo 11, comma 3.  

Sezione 7a 
(
Radioamatori)  

 Art. 32 
(Definizione)  

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 

2. L'attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

Art. 33 
(Patente)  

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34. 

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

Art. 34 
(Tipi di autorizzazione)  

1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991. 

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt. 

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.

Art. 35 
(Requisiti)

1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: 
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; 
b) abbia età non inferiore a sedici anni; 
c) sia in possesso della relativa patente; 
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 36 
(Dichiarazione)  

1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, in regola con l'imposta di bollo, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto; 
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili; 
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35. 

2. Alla dichiarazione sono allegate: 
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli; 
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

Art. 37 
(Nominativo)

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 

2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Art. 38 
(Attività di radioamatore all'estero)

1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia. 

2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 

3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

 Art. 39 
(Calamità - contingenze particolari)

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.

Art. 40
(Assistenza) 

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento. 

Art. 41
(Stazioni ripetitrici) 

1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio: 
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; 
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; 
c) di impianti destinati ad uso collettivo. 

2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione. La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 42
(Autorizzazioni speciali) 

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da: 
a) università; 
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; 
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; 
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite; 
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali. 

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore. 

Art. 43
(Ascolto) 

1. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore. 

<omissis>

Capo II 
(Norme finali e transitorie) 

Art. 45 
(Estensione)

1. Ai sensi dell'articolo 20 - bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni , sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale.

Art. 46 
(Abrogazione)

1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 

2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 47 
(Entrata in vigore)  

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

Roma, addì 5 ottobre 2001


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