DPR 447/01 (articoli riguardanti i radioamatori)
Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n.447
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e
di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato"
(G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001)
Articoli riguardanti i radioamatori
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato"
<omissis>
Capo I
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Sezione 1a
(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'
instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio
di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare
o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione
generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività
di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere
un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1. sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un
predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita
dichiarazione;
2. contestualmente alla produzione della dichiarazione
da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni
senza necessità di licenza o di autorizzazione.
Art. 2
(Scopo ed ambito di applicazione)
Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad
uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione
generale; indica altresì le apparecchiature terminali
ed i dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le
autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti
e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni
e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle
disposizioni di cui alla lettera b).
<omissis>
Sezione 2a
(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)
<omissis>
Art. 5
(Autorizzazione generale)
1.Un'autorizzazione generale è necessaria
nel caso di:
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande
di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate
da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni
di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 41, comma 1;2) senza alcuna protezione, mediante
dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.
In particolare l'autorizzazione è richiesta nel caso:
<omissis>
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per
comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle
di cui ai numeri da 2.1) a 2.8)), comprese le comunicazioni
in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime
risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili
da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare
comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi
o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo
20.
Art. 6
(Libero uso)
<omissis>
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate
e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo
183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo
20.
Sezione
3a
(Procedure)
<omissis>
Art. 8
(Procedura di autorizzazione generale)
1. Il soggetto, che intende conseguire
un'autorizzazione generale, è tenuto ad inviare al Ministero
delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello
riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le
informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa
le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare,
ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere
allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto
fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto
da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a
titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa
e del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo
al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo
di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero
delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo
dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato
un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data
di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del
silenzio-assenso.
5. Se l'attività non può essere avviata, a
seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato
ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche
e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), numero 2), il soggetto è tenuto ad inviare una
dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello
riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione
si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione
per la lettera a). La produzione della dichiarazione dà titolo
ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale
è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai
commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla
dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere
comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula
eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato
la necessità di presentare una nuova dichiarazione. La cessione
dell'autorizzazione generale è comunicata al Ministero delle
comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro
trenta giorni.
Sezione 4a
(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad
uso privato)
Art. 9
(Validità)
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni
generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono
rinnovabili.
<omissis>
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato
può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto
nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero
delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede di
istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validità deve coincidere
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
5. L'interessato può richiedere, motivandolo,
il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle
con validità inferiore all'anno; ugualmente l'interessato
può fissare una validità temporanea, inferiore all'anno, nella
dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni
generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate
a specifici contributi.
Art. 10
(Domande e dichiarazioni)
1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni
di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente all'ufficio
competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con
avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo
8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione
di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti, deve essere
designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere
i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11
(Requisiti)
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni
generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7^ e 8^, possono
essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione
che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti
disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi
di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non può conseguire il titolo chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore
a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti
e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 12
(Obblighi)
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della
collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale
con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento
delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare
attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto a rispettare
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute
della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme
urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in
tema di assetto territoriale.
<omissis>
Art. 13
(Sospensione - revoca - decadenza)
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento
dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione
generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza
degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione
è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti
dal presente regolamento.
Art. 14
(Contributi)
1. La disciplina dei contributi inerenti alle
licenze individuali ed alle autorizzazioni generali è dettata
dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo
20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Adeguamento)
1. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono
automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni
generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli
4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere validità le concessioni e le
autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali
e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero
uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali
di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni
a decorrere dalla data originaria della concessione o della
autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari
è consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione
entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche
ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità
dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle
comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli
e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti
a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni
recate dal presente regolamento è svolto, ferme restando le
competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici
del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative.
Art. 17
(Rinuncia)
1. Gli interessati possono rinunciare alla
licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro
il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata
della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero
delle comunicazioni.
Art. 18
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature impiegate per le attività
di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n.269, devono essere rispondenti
alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica,
di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché
alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 19
(Frequenze)
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20
(Bande collettive di frequenze)
1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni
sono definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
è prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate
dalla direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento
delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 21
(Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione)
1. È consentito alle reti ed ai sistemi di
telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero
delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di
telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento
delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni
generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio
di apparecchiature in libero uso.
2. È consentita l'interconnessione fra reti
di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica
utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita
umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali
i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti
fra loro collegati e le attività di protezione civile e di
difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza
della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è
presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata
dal relativo progetto tecnico.
Art. 22
(Sperimentazione)
1. È consentita la sperimentazione di sistemi
e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio
di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione
generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore
domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni,
il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche
sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.
Art. 23
(Servizi via satellite)
1. Il rilascio delle licenze individuali ed
il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti
i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite
per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento
sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo
11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo 11,
comma 3.
Sezione 7a
(Radioamatori)
Art. 32
(Definizione)
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento
di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale
e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
2. L'attività di radioamatore può essere svolta,
al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33
(Patente)
1. Per conseguire l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è
necessario che il richiedente sia in possesso della relativa
patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo
34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui
al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 34
(Tipi di autorizzazione)
1. L'autorizzazione generale per l'impianto
o l'esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe
A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi
1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di
classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore
via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di
classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza
di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori
a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Art. 35
(Requisiti)
1. L'impianto o l'esercizio della stazione
di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti
dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione.
Art. 36
(Dichiarazione)
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8,
commi 1 e 2, in regola con l'imposta di bollo, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili
e portatili;
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo
37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi
dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi
esercita la potestà dei genitori o la tutela.
Art. 37
(Nominativo)
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato
dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può
essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato
prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del
nominativo stesso.
Art. 38
(Attività di radioamatore all'estero)
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai
sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione
di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano
la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili,
escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle
norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero
delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della
autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione
di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo in
Paese estero, è soggetto all'osservanza delle disposizioni
del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 39
(Calamità - contingenze particolari)
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica
calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40
(Assistenza)
1. Può essere consentita ai radioamatori di
svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni
sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle
comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41
(Stazioni ripetitrici)
1. Le associazioni a carattere nazionale dei
radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel
rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 8, commi
1 e 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione
o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni
di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione.
La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui
all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito
dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42
(Autorizzazioni speciali)
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di
radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata
tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le
loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti
casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati
nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per
il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto
od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43
(Ascolto)
1. È libera l'attività di solo ascolto sulla
gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
<omissis>
Capo II
(Norme finali e transitorie)
Art. 45
(Estensione)
1. Ai sensi dell'articolo 20 - bis della legge
15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217,
218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni
ed integrazioni , sono estese alle corrispondenti fattispecie
disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta
la licenza individuale o l'autorizzazione generale.
Art. 46
(Abrogazione)
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215,
337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento
della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero
delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore
il 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per
quanto diversamente previsto dal presente regolamento.
Roma, addì 5 ottobre 2001
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