DPR 447/01
Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n.447
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e
di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato"
(G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001)
CAPO I
Attività di telecomunicazioni ad uso privato
Sezione 1^
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 3
(Amministrazione dello Stato, organismi militari ed internazionali)
Sezione 2^
Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4
Licenza individuale
Art. 5
Autorizzazione generale
Art. 6
Libero uso
Sezione 3^
Procedure
Art. 7
Procedura di licenza individuale
Art. 8
Procedura di autorizzazione generale
Sezione 4^
Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad
uso privato
Art. 9
Validità
Art. 10
Domande e dichiarazioni
Art. 11
Requisiti
Art. 12
Obblighi
Art. 13
Sospensione - revoca - decadenza
Art. 14
Contributi
Art. 15
Adeguamento
Art. 16
Verifiche e controlli
Art. 17
Rinuncia
Art. 18
Requisiti delle apparecchiature
Art. 19
Frequenze
Art. 20
Bande collettive di frequenze
Art. 21
Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
Art. 22
Sperimentazione
Art. 23
Servizi via satellite
Sezione 5^
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un'assegnazione di frequenza)
Art. 24
Rilascio delle licenze individuali
Art. 25
Stazione radioelettrica
Art. 26
Risorsa spettrale
Art. 27
Emittenza privata
Sezione 6^
Servizio radiomobile professionale autogestito
Art. 28
Oggetto
Art. 29
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
Art. 30
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito
Art. 31
Adeguamento dei sistemi esistenti
Sezione 7^
Radioamatori
Art. 32
Definizione
Art. 33
Patente
Art. 34
Tipi di autorizzazione
Art. 35
Requisiti
Art. 36
Dichiarazione
Art. 37
Nominativo
Art. 38
Attività di radioamatore all'estero
Art. 39
Calamità - contingenze particolari
Art. 40
Assistenza
Art. 41
Stazioni ripetitrici
Art. 42
Autorizzazioni speciali
Art. 43
Ascolto
Sezione 8^
Art. 44
Banda cittadina - CB
CAPO II
Norme finali e transitorie
Art. 45
Estensione
Art. 46
Abrogazione
Art. 47
Entrata in vigore
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato"
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto
e di esercizio di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra
la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre
1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n.
50 - legge di semplificazione 1998; Visti gli articoli 32
- bis e 32 - ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come introdotti dall'art. 6 del Decreto - legge 12
giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato
il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Considerata la necessità di adeguare gli istituti della concessione
e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime
delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali
introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge
n. 448 del 1998;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni; Udito il parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista la nota della Commissione
europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del...............................;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con i Ministri per le politiche comunitari, degli affari esteri,
della difesa, della giustizia, delle attività produttive,
dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti; emana il seguente regolamento:
Capo I
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Sezione 1a
(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'
instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio
di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare
o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione
generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività
di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere
un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1. sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un
predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita
dichiarazione;
2. contestualmente alla produzione della dichiarazione
da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni
senza necessità di licenza o di autorizzazione.
Art. 2
(Scopo ed ambito di applicazione)
Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad
uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione
generale; indica altresì le apparecchiature terminali
ed i dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le
autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti
e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni
e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle
disposizioni di cui alla lettera b).
Art. 3
(Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali)
1. Restano in vigore le disposizioni dettate
dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Sezione 2a
(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Art. 4
(Licenza individuale)
1. Una licenza individuale è necessaria nel
caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche
o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite
richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare
riferimento a: sistemi:
a) fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h)sistemi di radioastronomia.
Art. 5
(Autorizzazione generale)
1.Un'autorizzazione generale è necessaria
nel caso di:
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande
di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate
da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni
di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 41, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole
potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03.
In particolare l'autorizzazione è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo
6, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan
e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo
6, comma 1, lettera b);
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia,
agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade,
alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo
delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca
ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed
agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per
collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in
mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e
stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di
una stessa nave;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca
persone;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività
direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per
comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle
di cui ai numeri da 2.1) a 2.8)), comprese le comunicazioni
in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime
risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili
da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare
comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi
o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo
20.
Art.
6
(Libero uso)
1. Sono di libero uso le apparecchiature
che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione,
per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC
70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del
fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono
disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti
obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate
e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo
183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo
20.
Sezione
3a
(Procedure)
Art. 7
(Procedura di licenza individuale )
1. Nel caso di richiesta di una
licenza individuale di cui all'articolo 4, il soggetto interessato
è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una
domanda, conforme al modello riportato nell'allegato A1, contenente
informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione
di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento
del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo
ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle frequenze
assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché il
rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla domanda di cui all'allegato
A1 deve essere acclusa la documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento
da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse spettrali
con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura,
alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di
canale, al numero di ripetitori; il progetto è elaborato secondo
i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto
abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica
particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare,
esso deve indicare:
1. il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche
tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente
che per stazione radioelettrica si intende una stazione
costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori
o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli
apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio
di radiocomunicazioni in un determinato punto;
2. le frequenze, comprese nelle bande attribuite
al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone
l'utilizzazione;
3. il numero delle stazioni radioelettriche
previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà conforme all'allegato D per i soggetti
per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale
a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria
amministrativa.
3. Il Ministero delle comunicazioni,
entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica
l'avvio del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni
rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari
e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato,
entro centoventi giorni.
5. Se in corso d'esame la domanda
risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento,
il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta
giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni
necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta
giorni dalla richiesta.
6. Il Ministero delle comunicazioni,
nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta
ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora
la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero
comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione degli elementi
di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si
intenda apportare successivamente al rilascio della licenza
individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica
all'interessato la necessità di presentare una nuova domanda
di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio
di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima
del rilascio della relativa licenza individuale.
9. Allo scopo di garantire una gestione
efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale
non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva
delle frequenze assegnate.
10. Una licenza individuale non
può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi
forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
Art. 8
(Procedura di autorizzazione generale)
1. Il soggetto, che intende conseguire
un'autorizzazione generale, è tenuto ad inviare al Ministero
delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello
riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le
informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa
le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare,
ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere
allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto
fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto
da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a
titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa
e del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo
al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo
di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero
delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo
dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato
un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data
di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del
silenzio-assenso.
5. Se l'attività non può essere avviata, a
seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato
ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche
e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), numero 2), il soggetto è tenuto ad inviare una
dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello
riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione
si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione
per la lettera a). La produzione della dichiarazione dà titolo
ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale
è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai
commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla
dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere
comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula
eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato
la necessità di presentare una nuova dichiarazione. La cessione
dell'autorizzazione generale è comunicata al Ministero delle
comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro
trenta giorni.
Sezione 4a
(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad
uso privato)
Art. 9
(Validità)
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni
generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono
rinnovabili.
2. La validità delle licenze individuali è
indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni,
tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato;
nel provvedimento è stabilito anche il periodo entro il quale
deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei
mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato
può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto
nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero
delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede di
istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validità deve coincidere
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
5. L'interessato può richiedere, motivandolo,
il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle
con validità inferiore all'anno; ugualmente l'interessato
può fissare una validità temporanea, inferiore all'anno, nella
dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni
generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate
a specifici contributi.
Art. 10
(Domande e dichiarazioni)
1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni
di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente all'ufficio
competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con
avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo
8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione
di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti, deve essere
designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere
i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11
(Requisiti)
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni
generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7^ e 8^, possono
essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione
che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti
disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi
di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non può conseguire il titolo chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore
a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti
e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 12
(Obblighi)
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della
collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale
con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento
delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare
attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto a rispettare
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute
della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme
urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in
tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio
di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle
aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato
è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli
aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 13
(Sospensione - revoca - decadenza)
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento
dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione
generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza
degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione
è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti
dal presente regolamento.
Art. 14
(Contributi)
1. La disciplina dei contributi inerenti alle
licenze individuali ed alle autorizzazioni generali è dettata
dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo
20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Adeguamento)
1. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono
automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni
generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli
4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere validità le concessioni e le
autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali
e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero
uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali
di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni
a decorrere dalla data originaria della concessione o della
autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari
è consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione
entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza individuale e di
autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche
ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità
dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle
comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli
e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti
a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate
dal presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze
degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero
delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle
previste sanzioni amministrative.
Art. 17
(Rinuncia)
1. Gli interessati possono rinunciare alla
licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro
il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata
della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero
delle comunicazioni.
Art. 18
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature impiegate per le attività
di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n.269 , devono essere rispondenti
alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica,
di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché
alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 19
(Frequenze)
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20
(Bande collettive di frequenze)
1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni
sono definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
è prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate
dalla direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento
delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 21
(Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione)
1. È consentito alle reti ed ai sistemi di
telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero
delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di
telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento
delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni
generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio
di apparecchiature in libero uso.
2. È consentita l'interconnessione fra reti
di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica
utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita
umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali
i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti
fra loro collegati e le attività di protezione civile e di
difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza
della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è
presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata
dal relativo progetto tecnico.
Art. 22
(Sperimentazione)
1. È consentita la sperimentazione di sistemi
e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio
di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione
generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore
domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni,
il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche
sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.
Art. 23
(Servizi via satellite)
1. Il rilascio delle licenze individuali ed
il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti
i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite
per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento
sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo
11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo 11,
comma 3.
Sezione 5a
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche
richiedenti un'assegnazione di frequenze)
Art. 24
(Rilascio delle licenze individuali)
1. Le licenze individuali sono rilasciate fino
ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si
ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze
individuali per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche
è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art. 25
(Stazione radioelettrica)
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su
frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento
di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,
contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale
nonché i dati significativi della stazione stessa.
Art. 26
(Risorsa spettrale)
1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata
risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato
ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto
stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e,
se necessario, a revocare la licenza stessa.
Art. 27
(Emittenza privata)
1. Per i collegamenti in diretta attraverso
ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo
1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti
utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande
destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze.
Sezione 6a
(Servizio radiomobile professionale autogestito)
Art. 28
(Oggetto)
1. Il servizio radiomobile professionale, per
il quale è richiesta la licenza individuale, è un servizio
di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di
base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso
permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di
messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche
di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata
di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica
multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più
stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale
analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico
autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia
TETRA (terrestrial trunked radio), così come definita dall'ETSI
(european telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA
con l'individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato
da apposito regolamento.
Art. 29
(Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico
in tecnica multiaccesso autogestito)
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate
nell'allegato E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate
nell'allegato F possono essere utilizzate per il servizio
radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica
multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi
radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso
possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere
in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da
assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico
in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le
frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema
stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato G.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero
maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 31.
Art. 30
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito)
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze
indicate nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere
riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui
al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per
tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Art. 31
(Adeguamento dei sistemi esistenti)
1. I sistemi radiomobili professionali
in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle
disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta
data.
Sezione 7a
(Radioamatori)
Art. 32
(Definizione)
1. L'attività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro
o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente
su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione
individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato
da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
2. L'attività di radioamatore può essere svolta,
al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33
(Patente)
1. Per conseguire l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è
necessario che il richiedente sia in possesso della relativa
patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo
34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui
al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 34
(Tipi di autorizzazione)
1. L'autorizzazione generale per l'impianto
o l'esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe
A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi
1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di
classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore
via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di
classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza
di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori
a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Art. 35
(Requisiti)
1. L'impianto o l'esercizio della stazione
di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti
dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione.
Art. 36
(Dichiarazione)
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8,
commi 1 e 2, in regola con l'imposta di bollo, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili
e portatili;
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo
37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi
dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi
esercita la potestà dei genitori o la tutela.
Art. 37
(Nominativo)
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato
dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può
essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato
prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del
nominativo stesso.
Art. 38
(Attività di radioamatore all'estero)
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai
sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione
di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano
la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili,
escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle
norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero
delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della
autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione
di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo in
Paese estero, è soggetto all'osservanza delle disposizioni
del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 39
(Calamità - contingenze particolari)
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica
calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40
(Assistenza)
1. Può essere consentita ai radioamatori di
svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni
sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle
comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41
(Stazioni ripetitrici)
1. Le associazioni a carattere nazionale dei
radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel
rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 8, commi
1 e 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione
o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni
di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione.
La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui
all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito
dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42
(Autorizzazioni speciali)
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore
può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata
tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le
loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti
casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati
nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per
il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto
od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43
(Ascolto)
1. È libera l'attività di solo ascolto sulla
gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8a
Art. 44
(Banda cittadina - CB)
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa
la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite
ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi
con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti
residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma
1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli
effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi
esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro
che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare
alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti.
Capo II
(Norme finali e transitorie)
Art. 45
(Estensione)
1. Ai sensi dell'articolo 20 - bis della legge
15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217,
218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni
ed integrazioni , sono estese alle corrispondenti fattispecie
disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta
la licenza individuale o l'autorizzazione generale.
Art. 46
(Abrogazione)
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215,
337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento
della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero
delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore
il 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per
quanto diversamente previsto dal presente regolamento.
Roma, addì 5 ottobre 2001
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