LICENZA CEPT
DECRETO 1 dicembre 1990
Riconoscimento della licenza dí radioamatore CEPT
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visti gli articoli 330, 331 e 341 ultimo comma,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto ministerale 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n. 1214, contenente norme suIle concessioni
di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore;
Visto l'art. 32 del regolamento internazionale
Ideale radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo
in Italia con decreto del Presidente, della Repubblica 27
luglio 1981 n. 740, e modificato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale
le amministrazioni hanno la responsabilità di prendere le
misure necessarie per verificare le attitudini operative e
tecniche dei radioamatori;
Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata
a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la
quale prevede il riconoscimento della "licenza di radíoamatore
della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza
alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi;
Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione,
a cui ha già provveduto gran parte delle amministrazioni P.T.
europee, deterninerà una notevole semplificazione delle attuali
procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in
Italia e consentirà ai radioamatori non residenti di
- trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni
temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato
la raccomandazione stessa;
Riconosciuto che l'adozione della menzionata
raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della
normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo
restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati
europei, viene sconosciuta l'equiparazione di tali classi
a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera
circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni
portatili o mobili;
Decreta
Art. 1
È recepita l'allegata raccomandazione
della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che
forma parte integrante del presente decreto concernente il
riconoscimento di "una licenza di radioarnatore CEPT" con
validità nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta
raccomandazione.
Art.
2.
Ai sensi della raccomandazione T/R 61-01 sono
previste due classi di licenza di radioamatore CEPT:
la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
Art. 3.
In conformità a quanto contenuto nella raccomandazione
T/R 61-01, nelle condizioni generali specificate nell' Appendice
1 alla raccomandazione stessa, a partire dal 1° gennaio 1991
è rilasciata la licenza di radioamatore CEPT ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, che avanzino alle direzioni compartimentali
P.T. competenti per territorio richiesta di rilascio di licenza
ordinaria (classe 1) o della licenza speciale (classe 2) di
radioamatore.
Art. 4
A decorrere dall'emanazione del presente decreto,
i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva,
sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono
richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio
l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura:
"corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe
1" o "corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di
classe 2" a seconda se la licenza è ordinaria o speciale.
Art. 5.
I cittadini stranieri in possesso della licenza
di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro
soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore
su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Non è consentita l'autorizzazione della
stazione su mezzo mobile in movimento operante
sulle frequenze inferiori a 144 MHz.
Art. 6
I cittadini stranieri titolari della licenza
di radioamatori CEPT nell'utilizzare la propria stazione
in territorio italiano, sono tenuti, a far precedere
il proprio indicativo di chiamata nazionale dai seguenti prefssi:
iK/ per le licenze di radioamatore CEPT di
classe 1;
iW/ per le licenze di radioamatore CEPT di classe 2.
Art. 7
li titolare della licenza di radiomnatore CEPT
è tenuto ad esercitare la stazione di radioamatore in conformità
alle norme legislative e regolamentari vigenti nel Paese ospitante
e con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni e della raccomandazione CEPT T/R 61-01.
Roma, 1° dicembre 1990
Il Ministro: MAMMI
Raccomandazione T/R 61-01
(Nizza 1985) concernente la Licenza di radioamatore
CEPT
Raccomandazione proposta dal Gruppo di lavoro
T/GT3 "Radiocomunicazioni" (R)
Testo della Raccomandazione adottata dalla Commissione "Telecomunicazioni"
La Conferenza Europea delle Amministrazioni
delle Poste e delle Telecomunicazioni,
considerando:
a) che il Servizio d'Amatore è un Servizio
Internazionale di Radiocomunicazioni previsto dal Regolamento
delle Radiocomunicazioni.
b) che tutte le persone che fanno parte di
questo Servizio hanno sostenuto la prova della loro capacità,
conformemente all'Articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento
delle Radiocomunicazioni;
c) che l'emissione e la gestione delle autorizzazioni
provvisorie, rilasciate a seguito di accordi bilaterali esistenti,
implica un considerevole accrescimento del lavoro per le Amministrazioni
membri della CEPT;
d) che gli sviluppi tecnici e la standardizzazione
crescente delle apparecchiature di Radioamatori nei Paesi
membri della CEPT comportano una riduzione di disturbi dannosi;
e) che certe Amministrazioni membri della CEPT
hanno concluso, o sono in fase di mettere a punto, accordi
destinati a semplificare le procedure necessarie per il rilascio
di licenze temporanee;
f) precisando, tuttavia che la presente Raccomandazione
non ha alcun rapporto con l'importazione e l'esportazione
di apparecchiature di Radioamatore, che sottostanno unicamente
ai regolamenti doganali relativi,
raccomanda
che le Amministrazioni membri della CEPT riconoscano
il principio di una "Licenza di Radioamatore della CEPT",
alle condizioni specificate nell'Appendice 1, per le quali
le Amministrazioni membri non esigeranno né diritti né tasse,
riservando all'Amministrazione il diritto soltanto di emettere
la Licenza.
APPENDICE I
CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT
I. Disposizioni generali riguardanti la "Licenza
di Radioamatore CEPT"
La "Licenza di Radioamatore CEPT" avrà una
forma simile a quella della Licenza nazionale oppure di un
documento apposito emesso dalla stessa Autorità e sarà redatto
nella lingua nazionale ed in tedesco, inglese e francese.
Questo documento sarà valido unicamente per i non residenti,
per la durata dei loro soggiorni temporanei nei Paesi membri
della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il limite
di validità della Licenza nazionale.
1. Radioamatori in possesso di una Licenza
provvisoria non possono beneficiare delle disposizione della
Raccomandazione.
Le condizioni minime richieste per una Licenza
CEPT saranno:
(i) la dichiarazione secondo la quale il titolare
è autorizzato ad utilizza- re la sua Stazione di Radioamatore
conformemente alla presente Raccomandazioni nel Paesi che
l'adottano;
(ii) il nome e l'indirizzo del titolare;
(iii) l'indicativo di chiamate;
(iv) la classe di Licenza CEPT);
(v) la validità;
(vi) l'Autorità che la rilascia.
È consigliabile allegare un elenco dei Paesi
che adottano la Raccomandazione.
2. Classe di Licenza.
Ognuna delle classi della CEPT descritto di
seguito non sarà considerata equi- valente ad una classe nazionale
se le condizioni di utilizzo in un altro Paese non sono ampiamente
compatibili rispetto a quelle del Paese in cui è stata rilasciata
la Licenza. Le equivalenze sono riportate nelle colonne 3
e 4 della tabella in .
Classe I.
Questa classe permette l'utilizzo di tutte
le frequenze attribuito al Servizio d'Amatore che sono autorizzate
nei Paesi dove la Stazione dovrà essere operante. Questa classe
sarà accessibile unicamente e quei Radioamatori che hanno
sostenuto la prova relativa in codice Morse presso la propria
Amministrazione.
Classe Il.
Questa classe limita l'uso delle Stazioni alle
frequenze attribuite al di sopra dei 144 MHz. autorizzate
per il Servizio d'Amatore nel Paesi dove la Stazione dovrà
essere operata.
3. Condizioni di utilizzazione.
3.1 Il titolare deve esibire la Licenza di
Radioamatore CEPT su richiesta del- le Autorità di controllo
del Paese ospitante;
3.2 l'autorizzazione non è accordata che per
uso di una Stazione portatile o mobile. Una Stazione portatile
dovrà, nello spirito di questa Raccomandazione comprendere
anche Stazioni funzionanti con collegamento provvisorio alla
rete elettrica. per esempio in un hotel;
3.3 l'autorizzazione è rilasciata anche per
l'uso della Stazione di un Radioamatore del Paese ospitante,
sempreché sia titolare di licenza.
3.4 il titolare deve rispettarcele disposizioni
del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione
e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre
deva rispettare ogni limitazione che gli sarà imposta relativamente
a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica
autorità;
3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili
è proibito;
3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il
titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale
preceduto dal prefisso del Paese, come previsto nel Paese
ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile,
e da "P" per una stazione portatile;
3.7 il titolare non potrà chiedere protezione
contro eventuali disturbi o interferenze.
4.-Condizioni tecniche
Le condizioni tecniche applicatili saranno
quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa
classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne
di destra della tabella in Appendice II.
3.3 l'autorizzazione è rilasciata anche per
l'uso della Stazione di un Radioamatore del Paese ospitante.
sempreché sia titolare di licenza.
3.4 Il titolare deve rispettare le disposizioni
del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione
e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre
deve rispettare ogni limitazione che gli sarà imposta relativamente
a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica
autorità;
3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili
è proibito;
3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il
titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale
preceduto dal prefisso del Paese, come previsto nel Paese
ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile,
e da "P" per una stazione portatile;
3.7 il titolare non potrà chiedere protezione
contro eventuali disturbi o interferenze.
4. Condizioni tecniche
Le condizioni tecniche applicabili saranno
quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa
classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne
di destra della tabella in Appendice II.
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