CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, il nuovo "Codice delle
comunicazioni elettroniche" recepisce diverse direttive
dell'Unione europea. Qui di seguito troverete un estratto
degli articoli che possono interessare i radioamatori, insieme
agli allegati relativi, in formato
PDF.
Nell'estratto sono rimasti inseriti dei riferimenti alla "banda
cittadina"-CB, perché essa è citata nella
sezione che si occupa dei radioamatori.
Per chi è interessato, è possibile
scaricare sia il testo completo del
decreto legislativo sia tutti gli allegati.
Decreto legislativo recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche
Il Presidente della Repubblica
<omissis>
emana
il seguente decreto legislativo
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
<omissis>
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore,
un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato
in una stazione radioelettrica. In alcuni casi lapparato
radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
<omissis>
f) Autorità nazionale di regolamentazione:
lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni,
di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico
che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi
specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica,
conformemente al Codice;
<omissis>
i) Codice: il Codice delle comunicazioni
elettroniche per quanto concerne le reti e i sevizi
di comunicazione elettronica;
<omissis>
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri
servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano
o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione
che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali
applicabili;
<omissis>
p) libero uso: la facoltà di utilizzo
di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente allarticolo 18, che comprendono lUnione
europea o unimportante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
<omissis>
ff) servizio di comunicazione elettronica ad
uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa
autorizzazione generale;
<omissis>
nn) stazione radioelettrica, uno o più
trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari
in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare
un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia.
Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al
quale partecipa in materia permanente o temporanea;
<omissis>
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni
in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare
di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione
via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso
privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni
in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano
un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della
televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dellinformazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati
dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni
del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate
per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
<omissis>
TITOLO I
IRETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
<omissis>
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE E RETI ED IMPIANTI
<omissis>
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
<omissis>
2. Il proprietario o il condominio non può
opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché
al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto
nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione
debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero
uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare
il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessità
di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo
al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. Loperatore incaricato del servizio
può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
<omissis>
7. Il proprietario ha sempre facoltà
di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché
essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli
impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna
indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella
autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce
la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità
per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene
di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso
della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere
già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione
di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo
<omissis>
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi,
in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica
od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito
ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice
penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma
1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze
ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi
inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero.
La violazione del divieto comporta lapplicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti
e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1. Lattività di installazione
di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche
ad uso privato è libera ai sensi dellarticolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo
e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative
regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare
per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate
da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della sanità pubblica e della tutela
dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese
quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto
da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
3. Lattività di installazione
ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma
5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero
una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero
dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti
da loro delegati, contenente lintenzione di installare
o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato.
La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività.
Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la
propria attività a decorrere dallavvenuta presentazione.
Ai sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non
oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica dufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dellattività.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento
di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività
di cui allarticolo 105, nonché la installazione,
per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica
per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore purché
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare
una parte di proprietà del privato con altra comune,
purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi
dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano
contigui anche se separati, purché collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano
il passaggio pedonale o di mezzi.
<omissis>
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad
uso privato può utilizzare le reti di comunicazione
elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività
di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico
per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in
situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino
interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può
affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione
generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio
del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni
di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca
di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento
dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore
delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete
di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto
il diritto duso della frequenza da utilizzare, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00
a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete
di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito
lautorizzazione generale, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni
caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui
allarticolo 116, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
allanno.
4. Leffettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformità da quanto
indicato nel provvedimento di concessione del diritto duso
di frequenza è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. Leffettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformità da quanto
previsto per le autorizzazioni generali è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00
euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione
commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento
di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una
somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma
non può essere inferiore al contributo previsto per
un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dallautorità giudiziaria, e fermo restando quanto
disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore
non provveda a disattivare limpianto ritenuto abusivo,
può procedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare, rimuovere o sequestrare limpianto stesso.
8. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione revoca decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi,
previa diffida, lautorizzazione generale può
essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dellapplicazione del comma 1, si verifichi ulteriore
inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dallautorizzazione generale
è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti
dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD
USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione
generale
1. Lautorizzazione generale è
in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
<omissis>
c) installazione o esercizio di sistemi che
impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti
delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate
da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni
di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti
di cui all'articolo 143, comma 1;
<omissis>
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che
impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione,
per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03, tra le quali rientrano in particolare:
<omissis>
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in banda cittadina
CB, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione
di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili
da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare
comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi
o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
Rimane fermo lobbligo di rendere la dichiarazione
di cui allarticolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate
e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dellarticolo
99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da
satellite, per i quali non sono previste assegnazione di
frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi
destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di
radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici
ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro
o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può
essere impiegato senza lautorizzazione generale di cui
allarticolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli
apparecchi di cui allarticolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
<omissis>
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente
dello spettro radio, dallautorizzazione generale non
discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva
delle frequenze assegnate.
<omissis>
6. La dichiarazione contiene le informazioni
riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche
dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove
previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento dei contributi di cui allallegato
n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione
ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la
documentazione seguente:
<omissis>
9. Nei casi di cui allarticolo 104, comma
1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare
una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello
riportato nellallegato n. 18.
<omissis>
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1,
5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano
carenti rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente
Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni
necessarie, che linteressato è tenuto a fornire
entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini
le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al
conferimento del diritto duso, revoca lautorizzazione
generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero,
per una sola volta, a richiesta dellinteressato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla
dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda
apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione,
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale
è tenuto a conservare copia della dichiarazione di
cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
<omissis>
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità
non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza
coincide con il 31 dicembre dellultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella
dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto
nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità
prescritte per le dichiarazioni dallarticolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni
generali temporanee con validità inferiore allanno.
Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui
allallegato n. 25.
<omissis>
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo
99, comma 1, non può conseguire lautorizzazione
generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi
a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano
gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è
tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare
a norme adottate nell'interesse della collettività
o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico
riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature
nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione
generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione
ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate
dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio
di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle
aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato
è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare
di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente
agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni
generali, di cui allarticolo 107, sono riportati nellallegato
n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è
tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento
della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno
facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso
le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere
i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni
recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando
le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici
del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste
sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla
autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente dalla durata della validità del titolo.
La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche
direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività
di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti
alle specifiche stabilite in materia di compatibilità
elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti
essenziali nonché alle specifiche previste in materia
di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di
funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli
104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
<omissis>
Art. 123
Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di
sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa
autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione
di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha
validità massima di centottanta giorni, rinnovabile
previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero
da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale
si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla
base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni
da tale presentazione.
<omissis>
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni
generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino
alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni
del presente Titolo.
<omissis>
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. Lattività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro,
o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente
su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione
individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato
da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
2. Al di fuori della sede dellimpianto
lattività di cui al comma 1 può essere
svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso
quello aereo.
3. Lattività di radioamatore è
disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dellallegato
n. 26.
4. E libera lattività di
solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio
di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. Lautorizzazione generale per limpianto
e lesercizio di stazioni di radioamatore è di
due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01,
attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di
classe A è abilitato allimpiego di tutte le bande
di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio
di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di
classe B è abilitato allimpiego delle stesse
bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle
uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire lautorizzazione generale
per limpianto e lesercizio di stazione di radioamatore
è necessario che il richiedente sia in possesso della
relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di
cui allallegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui
al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. Limpianto e lesercizio della
stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dellUnione
europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i
quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo
restando quanto disposto dallarticolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi
a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché
durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui allarticolo
107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio dellinteressato;
b) indicazione della sede dellimpianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi,
mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dallarticolo
139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui allarticolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) lattestazione del versamento dei contributi dovuti,
di cui allallegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di
consenso e di assunzione delle responsabilità civili
da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è
assegnato dal Ministero un nominativo, che non può
essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dallinteressato
prima della presentazione della dichiarazione di cui allarticolo
138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dallassegnazione
del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore allestero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT,
che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della
relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria
stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello
aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme
vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui allarticolo 137,
comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere allorgano competente del
Ministero lattestazione della rispondenza dellautorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. Limpianto e lesercizio della
stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo
in Paese estero è soggetto allosservanza delle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle
raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese
visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. LAutorità competente può,
in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari
di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore
ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti
dallarticolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori
di svolgere attività di radioassistenza in occasione
di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione
agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori
partecipanti, della località, della durata e dellorario
dellavvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente
costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni
recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, lautorizzazione
generale per linstallazione e lesercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. Linstallazione e lesercizio
di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a
comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo
di cui allarticolo 139 relativo al radioamatore installatore
seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, lautorizzazione
generale per limpianto e lesercizio di stazioni
di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata
tramite il Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola
o dellistituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente
costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti
le loro attività istituzionali.
2. Lesercizio della stazione deve, nei
detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati
nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto,
muniti di patente e dei requisiti richiesti dallarticolo
137 per il conseguimento dellautorizzazione generale
connessa allimpianto o allesercizio di stazioni
di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in banda cittadina-CB,
di cui allarticolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite
ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività
di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti
non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero
sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione,
finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare
al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio dellinteressato;
b) indicazione della sede dellimpianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) lassenza di condizioni ostative di cui al comma
2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) lattestazione del versamento
dei contributi di cui allarticolo 36 dellallegato
n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati,
la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità
civili da parte di chi esercita la patria potestà
o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano
comunicazioni in banda cittadina possono partecipare
alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità
competenti.
<omissis>
TITOLO V
IMPIANTI RADIOELETTRICI
<omissis>
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
<omissis>
Art. 209
Installazione di antenne riceventi
del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione
di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni
di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro
proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile
stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione
e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed
accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà, secondo la sua destinazione, né
arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne
larticolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo
92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo
le norme tecniche emanate dal Ministero.
<omissis>
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi
alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo
12 novembre 1996,n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n.269, è vietato immettere in commercio o importare
nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare,
a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee
di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle
norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei
disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione
a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno,
di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione
di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, è effettuata
la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano
i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal
comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di
comunicazione elettronica
1. E vietato arrecare disturbi o causare
interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica:
si applica il disposto dellarticolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni
di cui allarticolo 210 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla
categoria dei costruttori o degli importatori di apparati
o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre
alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
alla certificazione di rispondenza di cui allarticolo
210.
<omissis>
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici
non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici
per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa
sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati.
Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione,
usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il
fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto
chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore
a quella autorizzata dallautorizzazione od ometta la
tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
<omissis>
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di
soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo,
compreso quello emesso dalle radioboe demergenza, è
punito con larresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito
con pena più grave.
<omissis>
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
<omissis>
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dellarticolo
41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n.
166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base
di direttive europee, con la procedura di cui allarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie
di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sentita lAutorità,
secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al
citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del
2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto
delle attribuzioni del Ministero e dellAutorità,
delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in
sede comunitaria, sono modificate, alloccorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati
numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte
A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24
e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della
parte A dellallegato n. 1, nonché lallegato
n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, gli
allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dellAutorità, sentito
il Ministero, lallegato n. 11;
e) con deliberazione dellAutorità, gli allegati
numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi dello Stato. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.214 del 15 settembre 2003.
Documenti e allegati
Allegati singoli del Codice delle comunicazioni
elettroniche:
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