DECRETO ATTUATIVO
PER L'ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Decreto ministeriale 11 febbraio 2003
Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n.1214, recante norme sulle concessioni di
impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra
la costituzione e la convenzione dell'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre
1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;
Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento
delle prove d'esami per il conseguimento della patente radioamatoriale
armonizzata "HAREC";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5
del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento della licenza
di radioamatore CEPT";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio
2000 n.64. "Regolamento recante norme per il recepimento
di decisioni della conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione
delle apparecchiature radio";
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante
"attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio
2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale
di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300
nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in materia
di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia
di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare,
l'articolo 20;
Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali
mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02
allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella in
vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano
la medesima raccomandazione;
Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale
recata nel citato dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme
di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento.
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste
e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del
29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO I°
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione 1a
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L' autorizzazione generale di classe A e
di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore
di cui all'art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità
fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue
mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato
territoriale), competente per territorio, della dichiarazione
di cui al modello A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo
stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente
decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del
numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui
all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5. I radioamatori che intendono ottenere un
attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni
generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda
in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione
conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
Articolo 2
(Patente)
1. È recepita la raccomandazione CEPT
TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT
TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore
di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized
Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B -
CEPT TR 61-02".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore
di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli
ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami
da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli
uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT
e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02,
in possesso della patente "HAREC", classe A o B,
in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore
a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente
patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione
della patente di operatore, il titolare è tenuto a
chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio
del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno
allegate:
a) copia della denuncia presentata alla autorità
di pubblica sicurezza competente
a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
(Esami)
1. In conformità a quanto previsto dalla
raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento
delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella
parte prima del programma di cui all'allegato D al presente
decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri
la capacità di trasmettere e ricevere in codice
Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del
programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni
di cui agli art.5, 6, e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro
ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione
radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente
leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere
conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati
territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che
vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la
prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice
Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti,
la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove
di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato
territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove
di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice,
vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove
di esame è rilasciato l'attestato di cui allegato E.
Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda di ammissione agli esami per
il conseguimento della patente di operatore, contenente le
generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire
al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile
ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti
documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità
in corso di validità
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano
agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma,
si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte
le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento
della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe
prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da
un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione
o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito
presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente
di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di
cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio
della patente di classe B di cui all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati
dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro
titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione
del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti
a quelli previsti in Italia.
Articolo 6
(Nominativo)
1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del dPR
5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più
caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto),
seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più
di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è
assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone
fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti
di cui agli artt.41 e 42 del dPRn.447/2001.
Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari di patente radioamatoriale al
fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare
domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione
generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano
il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa
domanda.
Articolo 8
(Tirocinio)
1. I titolari di autorizzazione generale di
classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice
Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza
di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso
una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso
di autorizzazione generale di classe A in corso di validità
il quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Articolo 9
(Ascolto)
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR n.
447/2001, che intendono ottenere un attestato dell'attività
di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme
all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione
di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda
stessa o su documento separato conforme al modello di cui
all'allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività
radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short wave listener )
è formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo,
sigla della provincia di appartenenza".
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate)
1. L'autorizzazione generale di cui all'art.
1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'art. 41
del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento
senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all'allegato
H, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio
di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori
del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata
al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni
e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di
un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato,
nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento
della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art.
6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di
frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli
organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale
per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni
radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica
facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle
apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento
e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature
stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro
radio non è consentita l'emissione continua della portante
radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza
deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo
in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed
interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore
a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve
essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere
ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata
(e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. È consentito il collegamento tra
stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande
di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche
delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono
essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni
e, se del caso, comunica all'interessato la necessità
di presentare nuova dichiarazione.
Sezione 2a
NORME TECNICHE
Articolo 11
(Bande di frequenza)
1. Le stazioni del servizio di radioamatore
e del servizio di radioamatore via satellite possono operare
soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi
in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
(Norme d'esercizio)
1. L'esercizio della stazione di radioamatore
deve essere svolto in conformità delle norme legislative
e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni
contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. È vietato l'uso della stazione di
radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo
che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la
stazione sotto la diretta responsabilità del titolare.
In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione
dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi
con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente
autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere
abbiano notificato la loro opposizione.
4. È consentita l'interconnessione delle
stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione
per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle
finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore
devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni
telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente
riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q"
e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni,
nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse,
deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo
della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. È vietato ai radioamatori far uso
del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che
possono dar luogo a falsi allarmi.
8. È vietato ai radioamatori intercettare
comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è
comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza
dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
1. Nell'ambito del territorio dello Stato è
consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore
al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione
alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore
in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione
generale deve essere preventivamente comunicata al competente
ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la
variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione
generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi
dell'art. 37 del dPR n. 447/2001.
Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
1. I locali e gli impianti delle stazioni di
radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai
funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o
dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione
per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore,
di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare
la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari
del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica
o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Articolo 15
(Limiti di potenza)
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle
potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono
operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza
di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea
di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza,
in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di
modulazione:
- classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
- classe B, fisso o mobile/portatile 10 W
Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate
dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite,
devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate
nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare
anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto
delle norme di esercizio di cui all'art. 12.
Articolo 17
(Installazione di antenne)
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore
si applicano le disposizioni di cui all'art. 397 del dPR 29
marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute
pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna
non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti
di radiocomunicazioni.
CAPO II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività
radioamatoriale)
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze
radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art.15, comma
3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono
il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo
decreto presidenziale, con validità di dieci anni a
decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta
degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio
dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi
di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori
sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello
allegato A1.
Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie
e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto
dell'art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni
generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34,
comma 1, del menzionato decreto presidenziale, conseguite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla
classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01 , di cui al decreto
ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo,
può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su
documento separato.
Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
1. Qualora le associazioni radioamatoriali
legalmente costituite non siano strutturate statutariamente
in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui
all'art. 42, comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta
dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni
locali.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 11 febbraio 2003.
IL MINISTRO
M. Gasparri
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